Cos’è l’ANPPIA

L’ANPPIA è l’associazione unitaria che raccoglie i perseguitati politici antifascisti italiani, tutti coloro cioè che per la loro opposizione al fascismo scontarono duri anni di confino e di carcere. L’Associazione raccoglie altresì tutti coloro che nel ventennio operarono contro la dittatura fascista.

Dal 1998 lo statuto dell’ANPPIA prevede che tra i suoi iscritti possano esservi anche singoli o circoli che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e nell’attività dell’ANPPIA (in questa ottica, ad esempio, è stata costituita l’Associazione dei giovani antifascisti).

Le finalità dell’ANPPIA sono, infatti, legate ad obiettivi di solidarietà e sostegno ai democratici in lotta contro l’oppressione e la violenza in tutti i Paesi, di contestazione di qualsiasi iniziativa che alimenti propositi di aggressione in ogni parte del mondo, di denuncia e contrasto del fascismo in qualsiasi forma e manifestazione ideologica e di azione esso si presenti.

A tal fine compito primario dell’ANPPIA è di salvaguardare la memoria storica, attraverso il mantenimento di vincoli di solidarietà con i perseguitati politici, e di contribuire alla documentazione storica della Dittatura, stimolandone la conoscenza nelle scuole, nella convinzione che la memoria sia la base più solida per costruire una radicata coscienza democratica, unico anticorpo efficace al “fascismo” di ogni tempo e in ogni luogo. L’ANPPIA è convinta che solo dalla riaffermazione dei valori dell’antifascismo possa venire al nostro Paese la possibilità di un progresso autentico ispirato alla libertà, alla democrazia, alla giustizia sociale, secondo il dettato della nostra costituzione nata dalla Resistenza.

In questi anni difficili che il nostro Paese attraversa in cui sempre più si perde la memoria e con essa la vigilanza democratica, e in cui vengono segnali sempre più inquietanti di involuzione autoritaria, l’ANPPIA si rivolge a tutti coloro che hanno a cuore la democrazia perché si impegnino in questo difficile compito e mette a disposizione le sue conoscenze, i testimoni, il suo materiale audiovisivo e librario, così come il suo giornale, L’Antifascista, e il suo sito Internet con la speranza e l’impegno che essi divengano sempre più strumenti per gli antifascisti di ieri e di oggi.

 Lo Statuto

“L’ANPPIA per Statuto si propone di combattere contro il rinascente fascismo in tutte le sue forme, palesi, occulte o dissimulate e contro ogni manifestazione ideologica e d’azione. Far conoscere agli italiani ciò che fu il fascismo nel passato, chiarendone le origini e il processo di formazione e agendo perché lo Stato faccia di ciò materia di insegnamento nelle scuole”

                Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti

ART. 1
COSTITUZIONE E CARATTERE DELL’ANPPIA
E’ costituita una Associazione tra i cittadini italiani perseguitati dal fascismo con la denominazione: Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA).
Essa ha carattere democratico repubblicano ed è indipendente dai partiti politici.
ART. 2
I FINI DELL’ANPPIA
L’ANPPIA si propone:
di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani per rinsaldare e sviluppare fra loro i vincoli di solidarietà e fraternità e di stringere legami sempre più forti con gli antifascisti degli altri paesi, che hanno lottato e lottano contro ogni forma di oppressione, al fine di stabilire rapporti di feconda amicizia fra i popoli democratici;
di combattere contro il rinascente fascismo in tutte le sue forme, palesi, occulte o dissimulate e contro ogni manifestazione ideologica e d’azione. Far conoscere agli italiani ciò che fu il fascismo nel passato, chiarendone le origini e il processo di formazione e agendo perché lo Stato faccia di ciò materia di insegnamento nelle scuole;
di popolarizzare la Costituzione repubblicana riconoscendola come il patto civile nel quale si incontrano e si riconoscono tutti i democratici italiani, affermando che la sua inosservanza e la sua violazione implicano la volontà di inficiare le conquiste e gli ideali dell’antifascismo e lottando per la sua attuazione e difesa;
di opporsi ad ogni iniziativa che ristimolando il militarismo e propositi aggressivi dei quali il fascismo compenetra la sua politica interna e internazionale, riporti l’Italia nel campo dei preparatori e fomentatori di guerra;
di agire per la realizzazione delle legittime rivendicazioni materiali e morali dei perseguitati dal fascismo e dei loro famigliari, promuovendo all’uopo le opportune provvidenze legislative; adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali ai soci e ai famigliari particolarmente bisognosi, nonché per il disbrigo di ogni pratica inerente ai loro diritti di perseguitati politici;
di applicarsi al completamento di un preciso censimento delle vittime del fascismo e alla creazione e al perfezionamento di un centro bibliografico e storico che raccolga, custodisca ed elabori il materiale relativo.
ART. 3
CHI PUO’ APPARTENERE ALL’ANPPIA
Sono soci d’onore quanti morirono nella loro lotta contro il fascismo assassinati nelle aggressioni squadriste o deceduti in carcere e al confino. Le tessere ad essi intitolate vengono affidate al congiunto più prossimo che non ne sia indegno per motivi morali.
Sono soci coloro che ne facciano richiesta e che subirono persecuzione a causa del loro antifascismo (arrestati, processati, detenuti, ammoniti, diffidati, feriti o comunque fatti oggetto di violenze nella persona, danneggiati nei beni ed esonerati dalle pubbliche e private attività lavorative, esclusi da cariche elettive negli organi centrali e locali).
Coloro che sono incorsi in indegnità morali non possono far valere detti titoli di antifascismo per essere ammessi nell’Associazione.
ART. 4
GLI AMICI DELL’ANPPIA
L’Associazione propugna e favorisce la formazione di gruppi di amici dell’ANPPIA aperti a tutti gli italiani che, pure senza avere subito persecuzioni, furono antifascisti nelle loro convinzioni e nella loro condotta personale, nonché a tutti i sinceri difensori della Costituzione repubblicana.
ART. 5
RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
L’ANPPIA deve ricercare e stringere rapporti fraterni di solidarietà e collaborazione con le Associazioni analoghe e similari nelle quali si raccolgono i partigiani, i deportati dal nazismo, i perseguitati per motivi religiosi e le vittime civili di guerra.
ART. 6
ADESIONE ALLA F.I.R.
L’ANPPIA aderisce alla F.I.R. (Federazione Internazionale dei Resistenti).
ART. 7
SEDE CENTRALE, FEDERAZIONI E SEZIONI
L’ANPPIA ha la sua sede centrale a Roma. Essa si organizza in Federazioni provinciali e in Sezioni cittadine.
ART. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
Il Congresso, la Presidenza, il Consiglio nazionale, il Comitato esecutivo, il Segretario, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono organi delle Federazioni e delle sezioni:
Il Congresso, il Comitato Direttivo, il Segretario, i Revisori dei conti, i Probiviri.
ART. 9
CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso nazionale è composto dai delegati nominati dai Congressi provinciali.
Esso è convocato almeno ogni tre anni dal Consiglio nazionale, che ne stabilisce la sede, la data e l’ordine del giorno.
Può essere convocato dal Consiglio nazionale in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno 20 federazioni provinciali.
Il Congresso nazionale delibera sulle direttive di carattere generale, elegge i componenti della Presidenza onoraria, del Consiglio nazionale, i probiviri, i Revisori dei Conti ed ha esclusiva competenza su ogni modifica dello Statuto dell’Associazione.
ART.10
CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio nazionale è composto da 51 membri, che saranno scelti tenendo conto delle esigenze delle varie categorie e delle possibilità di una adeguata rappresentanza regionale.
Esso sceglie fra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario generale ed altri sedici membri che insieme ai predetti formano il Comitato Esecutivo.
Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi in via ordinaria ovvero quando il Comitato esecutivo oppure dieci consiglieri lo richiedono.
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta con preavviso diretto ad ognuno dei membri almeno cinque giorni prima.
Il Consiglio nazionale delibera su tutto ciò che interessa l’attività dell’Associazione, nell’ambito però delle decisioni congressuali.
Occorrendo, può sospendere dalle funzioni i Consigli provinciali ed i Comitati comunali, dei quali controlla l’attività, istituendo la gestione commissariale.
Nei casi d’urgenza questa facoltà è devoluta al Comitato Esecutivo, salvo ratifica del provvedimento da parte del Consiglio nella sua prima riunione ordinaria.
ART. 11
COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio nazionale ed elabora il materiale di discussione da proporre allo stesso.
ART.12
RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale dell’Associazione è esercitata dal Presidente nazionale, ovvero, in caso di suo impedimento dal Cove Presidente, dal Segretario generale o da un membro del Comitato esecutivo a ciò espressamente delegato.
ART.13
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio nazionale dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e tre supplenti con le funzioni di:
decedere sui reclami contro le decisione dei Probiviri provinciali:
costituirsi in Giurì d’Onore per gravi questioni fra i membri del Consiglio nazionale.
ART.14
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio nazionale de Revisori dei conti è composto da tre revisori e da due supplenti.
Esso esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione e redige le relazioni sul bilancio.
ART. 15
CONGRESSO PROVINCIALE
Il Congresso provinciale è costituito dai delegati delle sezioni comunali.
In caso d’urgenza, i delegati potranno essere nominati dai Comitato direttivi delle Sezioni comunali. I segretari delle sezioni comunali vi partecipano di diritto, ma senza voto deliberativo.
Il Congresso provinciale può essere convocato in via ordinaria una volta all’anno, prima del Congresso nazionale, nel capoluogo della provincia o in altro luogo stabilito dal Consiglio provinciale. Il Congresso è inoltre convocato in via straordinaria su richiesta motivata delle sezioni comunali rappresentanti almeno un terzo dei soci della provincia, oppure da un terzo delle Sezioni comunali, qualunque sia il numero dei soci, ed ogni qualvolta il Consiglio provinciale lo ritenga opportuno.
La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore ad un mese. In caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà.
Il Congresso provinciale elegge i componenti del Consiglio provinciale, i probiviri ed i Revisori dei conti, esamina e delibera selle questioni di carattere generale riguardanti la provincia.
Le deliberazioni eventualmente in contrasto con le decisioni del Congresso e del Consiglio nazionale potranno essere sospese e sottoposte a nuovo esame su conforme decisione del Consiglio nazionale.
ART. 16
CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio provinciale è costituito da 5 a 15 membri eletti dal Congresso provinciale. Esso ha sede possibilmente nel capoluogo di provincia.
Il Consiglio provinciale elegge tra i suoi membri un Segretario ed un vice segretario. Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese, ed in via straordinaria quando il Segretario oppure tre membri e i revisori dei conti ne ravvisino la necessità e opportunità.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il Consiglio provinciale è l’organo esecutivo del Congresso provinciale.
Ad esso competono tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto alle Sezioni della provincia, ne coordina il lavoro e prende tutte le opportune iniziative di carattere provinciale. Ha il diritto di ispezionare le Sezioni comunali, di esaminare i bilanci, controllare a loro attività prendendo all’uopo gli opportuni provvedimenti.
ART. 17
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il collegio provinciale dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Esso decide sui reclami concernenti l’ammissione e l’espulsione dei soci o altri provvedimenti riguardanti i soci stessi. Con le funzioni di Giurì d’Onore, decide sulle questioni personali che possono sorgere tra i soci a causa della loro appartenenza all’Associazione.
ART.18
ASSEMBLEA COMUNALE
L’Assemblea comunale è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno dal Comitato direttivo ed in via straordinaria su richiesta del Consiglio provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un terzo degli iscritti. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore ai cinque giorni.
L’Assemblea comunale elegge il Comitato direttivo ed i Revisori dei conti, esamina ed approva il bilancio e delibera su tutte le questioni comunali.
ART. 19
COMITATO DIRETTIVO DELLE SEZIONI COMUNALI
Il Comitato direttivo delle Sezioni comunali è composto di 5 membri per le sezioni i cui soci non siano superiori a 50, di 9 membri se i soci non siano superiori a 200 e di 11 membri negli altri casi.
Il Comitato elegge tra i suoi membri un Segretario e un Vicesegretario.
Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando il segretario oppure un terzo dei suoi membri o i revisori dei conti ne ravvisino l’opportunità.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 3 giorni.
Il Comitato direttivo esamina e decide in merito alle domande di iscrizione a socio, come pure sui provvedimenti da prendere a carico dei soci. Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, provvede nel migliore modo possibile alla assistenza ai soci e prende tutte le opportune iniziative per il miglior raggiungimento dei fini sociali.
ART. 20
COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei conti, eletti in numero di tre per ogni Sezione, controllano la gestione contabile ed amministrativa della Sezione stessa ed a tale scopo si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi.
ART. 21
SEZIONI SPECIALI
Ove risultasse opportuno, verranno costituite delle speciali Sezioni per determinati gruppi di associati (per es. ex deportati in Germania, famiglie dei caduti, ecc.). Queste Sezioni si occuperanno in modo particolare delle esigenze e dei problemi della categoria, sempre nell’ambito e nelle finalità della Associazione. Il Segretario generale partecipa di diritto a tutte le riunioni delle Sezioni speciali e deve essere informato delle loro iniziate ed attività.
Normalmente non vi è incompatibilità fra le varie cariche sociali, trae che per i probiviri e per i Revisori dei conti, i quali non possono avere altre cariche. Le spese sostenute per ragioni della carica sono rimborsate.
ART.22
DURATA DELLE CARICHE
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni, salvo deliberazione contraria al Congresso.
ART.23
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per aver commesso atti disonesti o di grave indisciplina;
b) per ingiustificata morosità
c) per appartenenza ad associazioni con finalità contrastanti
d) per dimissioni
ART.24
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina è passibile, a seconda della gravità delle mancanze, di:
a) il richiamo
b) la censura
c) la sospensione
d) la espulsione
Nessun provvedimento può essere preso senza aver prima contestato gli addebiti al socio, con invito a giustificarsi entro un congruo tempo.
ART. 25
L’organo competente a pronunciarsi in merito al provvedimento di cui all’art.24 è il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato provinciale.
ART.26
MEZZI DI SOSTENTAMENTO
L’Associazione provvede ai necessari mezzi di sostentamento con le quote versate dai soci, con le entrate derivanti dal suo patrimonio, con eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati e con iniziative particolari.
ART.27
TESSERAMENTO
Il Congresso nazionale stabilisce annualmente l’importo della tessera che va così ripartita: il 25 per cento alla Sezione comunale, il 25 per cento alla Federazione provinciale e il 50 per cento al Comitato nazionale. Quest’ultimo fornirà le tessere ed indicherà lo schema dei moduli per la domanda di iscrizione.
Il Comitato direttivo delle Sezioni fissa una quota mensile a carico dei propri soci; il 25 per cento di tali quote va devoluto alle federazioni provinciali.
ART. 28
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’Esercizio finanziario si chiude al 30 novembre di ciascun anno. Entro il 15 dicembre deve essere compilato il bilancio preventivo.
Le funzioni contabili ed amministrative, come pure i servizi di Tesoreria dell’Associazione, sono disciplinati con le norme e le consuetudini che regolano l’amministrazione del patrimonio degli Enti locali in genere.
ART.29
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non può essere sciolta se non dal Consiglio nazionale a maggioranza di 4/5.
Umberto Terracini
Renato Bertolini
Adele Bei
Fausto Nitti
Lino Zocchi
7.11.1973

L’ANTIFASCISTA fondato nel 1954 da Sandro Pertini e Umberto Terracini

 

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